SuperBonus 110%

Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal DL 34/2020 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, messa in sicurezza statica, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Quali lavori rientrano nel Superbonus 110?

  • Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano la superficie disperdente dell’edificio con incidenza superiore al 25% (trainante ecobonus 110);
  • Intervento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti (trainante ecobonus 110);
  • Interventi antisismici;
  • Interventi già agevolati da ecobonus (interventi trainati);
  • Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • Eliminazione barriere architettoniche.

Quali sono i riferimenti normativi?

Art. 119 DL 34/2020

Qual è la percentuale di detrazione?

La percentuale di detrazione è pari al 110% della spesa sostenuta.

Per plurifamiliari (e assimilabili) la detrazione è pari a:

  • 110%/90% per tutto il 2023 (*);
  • 70% nel 2024;
  • 65% nel 2025.

Per unifamiliari (e assibilabili) la detrazione è pari a:

  • 110% per il 2022, con possibilità di conclusione al 31/3/2023 (**);
  • 90% nel 2023 (***).

(*) La legge di Bilancio 2023 (legge 179/2022) ha previsto quattro casi in cui il beneficio è pari al 110% per il 2023:

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni con CILA-S presentata al 25 novembre 2022
  • interventi effettuati dai condomini con:
    • delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 + dich. sost.
    • CILA-S presentata entro il 31 dicembre 2022
  • interventi effettuati dai condomini con:
    • delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 novembre 2022 + dich. sost.
    • CILA-S presentata entro il 25 novembre 2022
  • interventi di demoricostruzione con istanza presentata entro il 31 dicembre 2022

(**) Il DL 176/2022 ha prorogato la scadenza del 31/12/2022 per le unifamiliari al 31/03/2023.

(***) Riapertura alla detrazione del 90% per le unifamialiari per tutto il 2023, nel caso sussistano le seguenti condizioni:

  • l’abitazione sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore ai 15.000 € – Come calcolare il reddito di riferimento
  • il contribuente abbia diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, ecc.)

In quanti anni è possibile detrarre le spese?

La spesa può essere detratta in:

  • 5 anni per le spese fino al 31/12/2021
  • 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 01/07/2022

Il DL 176/2022 ha previsto che in caso di cessione, il cessionario può decidere di usufruire la degrazione in 10 anni in luogo dei 4.

È possibile cedere il credito?

Sì, il beneficiario della detrazione può usarla in maniera diretta oppure optare per sconto in fattura o cessione di un credito d’imposta per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2025.

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